L’astenzione obbligatoria dal lavoro, di 5 mesi complessivamente, inizia nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi.
In caso di parto prematuro il periodo di astenzione obbligatoria preparto non goduto viene aggiunto ai tre mesi dopo il parto. Quindi, se la nascita avviene all’ottavo mese di gestazione i mesi di astenzione obbligatoria diventano quattro.Se invece, la madre è in ottime condizioni di salute può continuare a lavorare fino ad un mese prima del parto cumulando 4 mesi nel periodo successivo.
La Direzione provinciale del lavoro può decidere per l’anticipo o il posticipo del congedo di maternità, ma solo in casi particolari. In caso di:
-complicanze nella gravidanza oppure preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
-condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e comunque a rischio e la donna non possa essere spostata ad altre mansioni.
Chi viene tutelata dall’estenzione del congedo di maternità?
Sono le dipendenti, anche quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche quelle che lavorano nel privato e le socie di società cooperative.
In caso di gravidanza a rischio, cosa deve fare la lavoratrice?
Rivolgersi alla direzione del Lavoro ubicata nella sua provincia di residenza presentando una domanda in carta semplice contenente i suoi dati anagrafici, l’indicazione del datore di lavoro (ragione sociale, sede legale, luogo di lavoro), della qualifica professionale e delle mansioni svolte.
Allegare alla domanda il certificato di un ginecologo, appartenente alla struttura sanitaria nazionale o da uno specialista privato, che attesti le complicanze del parto e la sua presunta data.
Il provvedimento:
Ove risultino che le condizioni della gravidanza siano a rischio, la Direzione del lavoro dispone l’astenzione anticipata dal lavoro.
Importante: se il certificato è stato redatto da un ginecologo specialista appartenente alle strutture sanitarie pubbliche l’ufficio provvede direttamente all’autorizzazione del congedo, se invece, il certificato viene rilasciato da un ginecologo privato sarà necessario effettuare un’ulteriore visita ginecologica nelle strutture pubbliche sanitarie dell’AUSSL vicino alla tua residenza.
Importante sapere che:
Il lavori che non possono essere svolti durante la gravidanza.
Durante il periodo di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite:
- al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
- a lavori su scale ed impalcature mobili e fissi;
- a lavori di manovalanza pesante;
- a lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente stancante;
- a lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;
- a lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- a lavori di monda e trapianto del riso;
- a lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.
Inizio gravidanza e fino ai sette mesi dopo il parto.
- lavori per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- lavori che espongano alla silicosi, all’asbestosi e altre malattie professionali;
- lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori, reparti malattie infettive e malattie nervose e mentali.
In questi casi cosa deve fare la lavoratrice?
Innanzitutto, presentare il certificato medico che attesti la gravidanza con l’indicazione della presunta data del parto.
E il datore di lavoro?
Ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici determinanti dalle condizioni ambientali o dai processi lavoratrici, e d’informare le sue lavoratrici o i suoi rappresentanti dell’esito delle sue valutazioni e le conseguenti misure che intenderà adottare.
Nel caso venissero rilevate condizioni di rischio deve procedere alla modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell’orario.
Se le modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve informare le lavoratrici e la Direzione del Lavoro che svolte le dovute può procedere all’interdizione posticipata o anticipata dal lavoro.
-E se il datore non ottempera ai suoi obblighi?
La lavoratrice può presentarsi ella stessa alla direzione del lavoro della provincia in cui vive o mandare per posta la domanda in carta semplice con:
i suoi dati anagrafici, l’indicazione del datore di lavoro (ragione sociale, sede legale, luogo di lavoro), dell’attività svolta dall’azienda, della qualifica professionale e delle mansioni svolte.
Da non dimenticare: allegare il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Il provvedimento.
Una volta accertato che il lavoro è a rischio e il datore di lavoro si trovi nell’impossilbilità di modificare tempeoraneamente le mansioni svolte l’Ufficio del Lavoro dispone il posticipo o l’anticipo della sospensione dal lavoro.
La retribuzione
Durante il periodo di astenzione obbligatoria la gestante percepirà l’80% della sua retribuzione giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per l’INPS. Alcuni contratti collettivii nazionali prevedono una retribuzione pari al 100% del giornaliero dove la differenza viene pagata dal datore. Per il periodo di estensione del congedo di maternità, la lavoratrice ottiene l’indennizzo senza dover presentare alcuna domanda, in quanto è la stessa Direzione del Lavoro ad informare l’INPS e il datore di lavoro, mediante la trasmissione del relativo provvedimento.
Le lavoratrici impiegate presso aziende private devono presentare la domanda di maternità (il modello MAT) prima dei due mesi dell’estenzione obbligatoria (2 mesi prima della data del parto). La domanda va presentata, personalmente, per posta o tramite i Patronati, alla sede dell’INPS del luogo di residenza della lavoratrice nonché al datore di lavoro. I modelli “MAT” sono presenti nelle sedi dell’Istituto o scaricabili dal sito http://www.inps.it/ nella sezione moduli.
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